Negli ultimi anni si verificano sempre più frequentemente eventi climatici non consoni alle stagioni che causano diversi danni.
Le forti ed abbondanti precipitazioni rendono infatti le strade come acquitrini comportando pericoli per la sicurezza stradale oltre a costituire un serio rischio per le abitazioni poste al piano terra, negozi e garage.
In tutti questi casi, chi deve risarcire i conseguenti danni quando questi potevano essere evitati da una rete viaria in grado di sopportare gli allagamenti e incanalare l’acqua nelle tubature sottostanti?
L’art. 2051 del codice civile pone una responsabilità oggettiva in capo al Comune quale ente custode o proprietario della strada pubblica, anche se di tali danni, non ha alcuna colpa.
Tuttavia il Codice Civile prevede anche la possibilità per l’amministrazione di andare esente da colpa quando dimostri l’inevitabilità e l’imprevedibilità del fatto, che in gergo tecnico si chiama caso fortuito.
Secondo la Cassazione, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del “caso fortuito” o della “forza maggiore” idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi.
Tuttavia il Comune potrebbe essere comunque corresponsabile se ha aggravato il danno, per esempio non pulendo le grate sulle strade, otturate da rifiuti e terra.
E difatti, l’esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono essere invocate dal Comune in relazione ai danni provocati da piogge, uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della metereologia, se tali danni siano stati determinati dall’insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche della strada.
Sempre la Corte ha precisato che l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento.
E’ certamente vero che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito, ma – secondo gli Ermellini – non è affatto vero che una pioggia forte costituisca sempre e comunque un caso fortuito.
L’amministrazione, infatti, deve dimostrare – per evitare di pagare i danni – che le piogge in questione siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge siano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello