D. : “Da circa 6 mesi mia figlia convive con il compagno nell’appartamento che le ho donato sul mio stesso pianerottolo. Da allora i rapporti si sono deteriorati: subisco continui litigi, offese, rumori molesti e sottrazione della posta, condotte che mia figlia ha ammesso di compiere per ripicca. Avendo già avviato dei procedimenti penali, vorrei sapere se sia possibile revocare la donazione dell’immobile per mandarla via.”
R.: Dal punto di vista legale, il quesito posto tocca un istituto molto preciso del nostro ordinamento: la possibilità di revocare una donazione già perfezionata.
La risposta alla sua domanda si trova nell’art. 801 del Codice Civile, il quale stabilisce che il donante può revocare l’atto qualora il beneficiario (definito in termini tecnici donatario) si dimostri “ingrato”.
Tuttavia, la legge non dà rilievo a una generica mancanza di gratitudine affettiva, ma circoscrive la revoca a quattro ipotesi tassative:
1. Gravi reati commessi dal donatario ai danni del donante (come l’omicidio, il tentato omicidio o specifiche ipotesi di calunnia).
2. Ingiuria grave verso il donante.
3. Grave pregiudizio arrecato intenzionalmente al patrimonio del donante.
4. Rifiuto ingiustificato di versare gli alimenti al donante, laddove vi sia un obbligo di legge.
Nel suo scenario, l’ipotesi che viene concretamente in rilievo è quella dell’ingiuria grave.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9055/2022), ribadendo che l’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c. si configura in presenza di:
”[…] un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva“.
Gli ermellini hanno inoltre specificato che questo presupposto può emergere chiaramente da una serie di episodi che, contestualizzati in un clima di aspri e prolungati contrasti, si traducono in veri e propri atti persecutori. Questi comportamenti manifestano quella profonda e radicata ostilità verso il donante che giustifica, appunto, la cancellazione della donazione (in linea con quanto già espresso da Cass. n. 20722/2018, n. 22013/2016 e n. 7487/2011).
Alla luce di quanto ha descritto – e fermo restando il rilievo penale delle condotte già denunciate –, la sistematicità, la gravità e la reiterazione dei comportamenti di sua figlia negli ultimi mesi sembrano delineare gli estremi per promuovere un’azione giudiziaria di revocazione per ingratitudine. Se il giudice dovesse accogliere la domanda, lei tornerebbe in possesso dell’immobile, potendo così allontanare sua figlia e il convivente.
Un’ultima ma fondamentale precisazione: l’azione di revocazione non può essere proposta in eterno. Il codice civile prevede un termine di decadenza rigoroso di un anno, che decorre dal momento in cui il donante viene a conoscenza del fatto che legittima la revoca.
Il consiglio, pertanto, è quello di attivarsi tempestivamente per non rischiare di veder prescritto il proprio diritto.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello