D.: “Mia madre è comproprietaria insieme a me di una porzione di immobile che per anni è stata utilizzata come casa familiare durante il mio matrimonio. Dopo la mia separazione, il giudice ha assegnato l’abitazione alla mia ex moglie perché lì vivrà con nostra figlia minore. Mia madre però sostiene che, essendoci stata la separazione, il contratto di comodato (familiare) che ci permetteva di vivere in quella casa sia automaticamente risolto, e chiede di tornare in possesso dell’immobile. Ha ragione?”
R.: La sua situazione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17095/2025, che ha chiarito in modo definitivo i rapporti tra comodato familiare e assegnazione della casa coniugale.
Quando un immobile è concesso in comodato gratuito per esigenze familiari, come accade spesso nei rapporti tra genitori e figli sposati, la destinazione a “casa coniugale” non viene meno automaticamente a seguito della separazione o del divorzio, se l’immobile continua a essere utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del coniuge collocatario dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Nel suo caso, la casa è stata formalmente assegnata dal giudice alla sua ex moglie, presso la quale è collocata vostra figlia minore. Tale assegnazione mantiene inalterata la funzione dell’immobile come casa familiare e non consente alla sua madre-comodante di reclamarne la restituzione solo sulla base dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
La Cassazione ha inoltre affermato che il comodante può ottenere la restituzione dell’immobile solo se dimostra un proprio urgente e concreto bisogno personale di riutilizzarlo, il che non si evince dal semplice fatto della separazione dei comodatari.
Nel caso esaminato dalla Corte, una madre (comodante) aveva concesso in uso al figlio e alla nuora una porzione di immobile per 13 anni. A seguito della separazione, l’ex nuora era rimasta nell’abitazione con la figlia minore, in forza di un provvedimento giudiziale che subordinava la permanenza a un contributo del padre per l’affitto di altra abitazione. Solo in caso di mancato pagamento, era previsto il rientro nell’ex casa coniugale. La Corte ha ritenuto che, non essendo venuta meno la finalità familiare del comodato, la comodante non potesse revocarlo arbitrariamente.Infine, la Cassazione ha sottolineato anche l’importanza della volontà della minore che aveva espresso il desiderio di tornare a vivere nella casa dei nonni, dove era cresciuta. Ciò ha ulteriormente rafforzato la permanenza del vincolo abitativo in quanto coerente con il superiore interesse del minore.
In sintesi, sua madre, in qualità di comodante, non può chiedere la restituzione dell’immobile solo perché c’è stata la separazione. Se la casa è stata assegnata alla sua ex moglie per ospitare vostra figlia, e continua a soddisfare bisogni familiari, il comodato resta valido. Un’eventuale opposizione da parte della sua madre potrà essere accolta solo se fondatamente motivata da un’esigenza personale urgente e attuale”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello