D. : “Il Giudice ha assegnato la casa di mia proprietà alla mia ex moglie per viverci con i nostri figli. Devo continuare a pagare l’IMU anche se non posso più abitarci?”
R. :” La questione sollevata è assai frequente e tocca un punto nevralgico della gestione patrimoniale post-crisi coniugale.
La risposta, fortunatamente, è fornita in modo chiaro dalla normativa vigente che deroga ai principi ordinari della proprietà per ragioni di equità.
Ai fini IMU, la legge stabilisce che la casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario della prole è equiparata, per finzione giuridica, a un’abitazione principale.
In questa specifica fattispecie, il soggetto passivo dell’imposta (ovvero colui che deve pagare) non è necessariamente il proprietario, bensì il coniuge assegnatario.
Pertanto, dal momento in cui il Tribunale dispone l’assegnazione, l’obbligo tributario si trasferisce interamente sulla sua ex moglie.
Lei, pur essendo il proprietario esclusivo dell’immobile, non è tenuto a versare l’IMU, poiché la sua posizione di titolare del bene viene “eclissata” dal diritto di godimento attribuito dal Giudice all’altro coniuge.
Cosa fare in caso di richieste del Comune?
Non è raro che l’Amministrazione Comunale, basandosi sulle risultanze dei registri immobiliari, invii avvisi di pagamento al proprietario. In tale evenienza, non occorre allarmarsi, ma agire tempestivamente:
-Istanza in autotutela: È possibile presentare una richiesta di annullamento dell’avviso direttamente al Comune, allegando copia del provvedimento giudiziale di assegnazione. Questo dimostrerà la sua carenza di soggettività passiva.
-Il ricorso tributario: Qualora l’Amministrazione non rispondesse o rigettasse l’istanza, è fondamentale impugnare l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
È bene ricordare che l’istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per il ricorso, quindi la vigilanza deve essere massima.
In sintesi, l’assegnazione della casa familiare opera una vera e propria inversione del ruolo di contribuente: il proprietario “estromesso” perde l’obbligo di pagare l’IMU, che ricade esclusivamente su chi ha il diritto di abitare l’immobile per tutelare l’interesse della prole”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello