Il caso riguarda un immobile di proprietà del suocero, concesso in comodato d’uso gratuito al figlio mediante contratto scritto. Durante la convivenza, il figlio vi ha abitato con la compagna e il figlio minore di lei.
Alla cessazione della convivenza, il figlio(comodatario) ha lasciato l’immobile, mentre l’ex compagna è rimasta nella casa, senza alcun titolo giuridico personale.
Vediamo quali strumenti giuridici utilizzare per riottenere l’abitazione.
D:“Mio padre mi aveva concesso in comodato un suo immobile, dove ho vissuto con la mia ex compagna e il figlio di lei. Dopo la fine della convivenza, io ho lasciato la casa, ma lei è rimasta dentro con il bambino. Ora mio padre vuole riavere l’immobile. Possiamo avviare lo sfratto nei suoi confronti, anche se c’è un minore?”
R.:”Sì, è giuridicamente possibile avviare la procedura di rilascio dell’immobile nei confronti della Sua ex convivente.
L’immobile in questione è di proprietà di Suo padre, che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito esclusivamente a Lei.
La Sua ex compagna non è parte del contratto di comodato e, pertanto, non vanta alcun titolo legittimante la permanenza nell’immobile.
Dopo la cessazione della convivenza e con il Suo abbandono dell’immobile, il contratto di comodato si considera cessato per perdita della causa convenuta (uso abitativo personale).
Da quel momento, l’occupazione da parte della Sua ex convivente è priva di titolo e può qualificarsi come abusiva.
La presenza del figlio minore non incide sul diritto del proprietario di ottenere il rilascio, salvo che vi sia un provvedimento del Tribunale ordinario o minorile che assegni espressamente l’abitazione al genitore collocatario del minore (ex art. 337-sexies c.c.), circostanza che in questo caso non risulta.
Pertanto, Suo padre può:
1. Inviare formale diffida alla ex convivente, intimando il rilascio dell’immobile entro un termine perentorio;
2. In caso di mancato rilascio, promuovere un’azione di sfratto per occupazione senza titolo, ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. e art. 1168 c.c., dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
Il giudice, accertata l’assenza di un titolo opponibile, disporrà l’ordinanza di rilascio, eventualmente con termine di grazia. In caso di inottemperanza, si procederà con esecuzione forzata mediante ufficiale giudiziario”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello