Può capitare di scoprire che qualcuno ci ha fotografati senza il nostro consenso, magari durante un momento di particolare riservatezza, quando pensavamo di essere al sicuro da occhi indiscreti.
La situazione diventa ancora più delicata quando l’immagine riguarda la sfera più privata e personale della nostra vita.
Ma cosa si può fare? E soprattutto: è necessario aspettare che quella fotografia venga diffusa?
La risposta è no.
Una fotografia scattata senza consenso può rappresentare una violazione della riservatezza e dei diritti della persona. E non è sempre necessario attendere la diffusione dell’immagine per chiedere tutela.
Il primo passo per tutelarsi può essere una diffida formale, con la quale si chiede la cancellazione immediata dell’immagine e si invita chi la possiede a non utilizzarla né diffonderla.
Se, invece, esiste un pericolo concreto di diffusione – ad esempio per minacce, pressioni o comportamenti ricattatori – può essere necessario rivolgersi rapidamente al giudice con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
A seconda dei casi, il giudice può ordinare la cancellazione dei contenuti e vietarne la diffusione.
La situazione può assumere anche rilievo penale.
Quando si tratta di immagini sessualmente esplicite, la loro diffusione illecita può integrare il reato previsto dall’art. 612-ter c.p., comunemente conosciuto come revenge porn.
Anche il trattamento illecito di dati personali può, in determinate circostanze, avere conseguenze giuridiche.
Il consiglio in questi casi è semplice: non aspettare che un’immagine venga diffusa per chiedere aiuto.
Quando viene coinvolta la sfera più privata della persona, intervenire tempestivamente può essere fondamentale per prevenire conseguenze difficili da rimediare.
La propria riservatezza non è un bene di cui altri possono disporre senza consenso.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello




























