D. : <<Ho sottoscritto insieme alla mia ex moglie un mutuo cointestato per l’acquisto di un immobile che però è rimasto intestato solo a lei. Non abbiamo mai abitato in quella casa e, dopo poco tempo, mi è stato anche impedito l’accesso. Nel corso degli anni ho pagato diverse rate del mutuo e altre spese collegate. Posso chiedere il rimborso di quanto versato oppure questi pagamenti si considerano come un contributo dovuto durante il matrimonio?>>
R. :”La questione che solleva è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Bari (sentenza n. 1507/2026), che ha fornito un chiarimento importante.
In linea generale, quando un mutuo è cointestato, entrambi i coniugi sono obbligati in solido verso la banca.
Tuttavia, nei rapporti interni tra i coniugi, occorre verificare nell’interesse di chi sia stato contratto il mutuo. Se il finanziamento è servito esclusivamente all’acquisto di un immobile rimasto di proprietà di uno solo dei due, come nel suo caso, si applica l’art. 1298, comma 1, c.c.: ciò significa che il coniuge che ha sostenuto i pagamenti può chiedere il rimborso integrale all’altro.
Un punto centrale riguarda poi la natura dei pagamenti effettuati durante il matrimonio. Spesso si ritiene che tali versamenti siano irripetibili perché riconducibili:
- alle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), oppure
- al dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.).
Il Tribunale ha però precisato che questo principio vale solo se il bene acquistato è stato destinato a casa familiare. In altre parole, l’irripetibilità presuppone che il mutuo abbia effettivamente soddisfatto esigenze comuni della vita coniugale.
Se, invece, l’immobile non è mai stato utilizzato come abitazione familiare e resta nella disponibilità esclusiva di un solo coniuge, viene meno questa giustificazione. In tal caso, i pagamenti effettuati dall’altro coniuge non possono essere qualificati come adempimento di un dovere morale o familiare e diventano quindi ripetibili.
Applicando questi principi, il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto del coniuge che aveva pagato le rate e le spese accessorie a ottenere il rimborso integrale delle somme versate.
In conclusione, nella situazione che descrive, vi sono solidi presupposti per agire in giudizio e chiedere la restituzione di quanto pagato, soprattutto se può dimostrare che l’immobile non è mai stato destinato a casa coniugale e che i versamenti sono avvenuti nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello




















