D. :”Ho ricevuto un atto giudiziario che, quando non ero in casa, è stato consegnato a mio figlio minorenne. La notificazione può considerarsi valida?”
R. :”La risposta dipende, innanzitutto, dall’età del figlio.
L’art. 139, comma 2, c.p.c. prevede che, quando il destinatario non viene trovato nella propria abitazione, l’atto possa essere consegnato a una persona di famiglia, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
La Cassazione, con ordinanza n. 9925 del 17 aprile 2026, ha chiarito che la consegna dell’atto al familiare che abbia compiuto quattordici anni è idonea a perfezionare la notificazione, senza che l’ufficiale giudiziario debba accertare la particolare maturità del minore o verificare la presenza di altri familiari maggiorenni.
Pertanto, la sola circostanza che il consegnatario sia minorenne non rende invalida la notificazione.
Diverso è il caso in cui l’atto sia stato consegnato a un figlio di età inferiore ai quattordici anni, poiché in tal caso non risulta rispettato il requisito espressamente previsto dall’art. 139 c.p.c.
La verifica deve comunque essere effettuata sulla concreta modalità della notificazione, esaminando la relata e verificando l’età del consegnatario, il rapporto con il destinatario e le circostanze della consegna.
La questione non è meramente formale: una notificazione validamente eseguita può infatti determinare la decorrenza di termini per proporre opposizioni o impugnazioni.
In sintesi: figlio minorenne non significa necessariamente notificazione invalida. Il dato decisivo, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., è il compimento dei quattordici anni, oltre all’assenza di una palese incapacità”.




























