R. : “Gentile Lettore,
la questione che Lei pone consente di chiarire alcuni principi fondamentali che regolano il rapporto tra medico di medicina generale e assistito.
Il rapporto è disciplinato dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, dal Codice di Deontologia Medica e, più in generale, dai principi dell’ordinamento in materia di tutela della salute, sanciti dall’art. 32 della Costituzione, nonché dalle norme sulla responsabilità professionale sanitaria.
È corretto precisare, innanzitutto, che la visita domiciliare non costituisce un diritto automatico e incondizionato del paziente. Tuttavia, essa deve essere garantita ogniqualvolta il paziente non sia trasportabile oppure versi in condizioni tali per cui lo spostamento possa comportare un rischio clinico o un aggravamento dello stato di salute. La valutazione in ordine alla necessità della visita domiciliare spetta certamente al medico, ma deve essere concreta, personalizzata e fondata su criteri clinici e non su regole generali, astratte o aprioristiche.
Nel caso da Lei descritto emergono plurimi elementi clinicamente rilevanti: l’età avanzata (70 anni), la presenza di febbre elevata e persistente, una sintomatologia respiratoria importante, l’impossibilità dichiarata di uscire di casa e una richiesta motivata di visita domiciliare. Alla luce di tali circostanze, un rifiuto fondato esclusivamente sull’affermazione secondo cui “per questa patologia non si effettuano visite a domicilio” non appare conforme agli obblighi professionali gravanti sul medico di medicina generale.
In particolare, il medico non può escludere in astratto intere categorie di patologie dall’assistenza domiciliare, né può richiamarsi a prassi personali o organizzative per sottrarsi alla valutazione del singolo caso. Egli è invece tenuto a prendere in carico l’assistito, soprattutto quando si tratti di un paziente anziano e con sintomi potenzialmente evolutivi procedendo quantomeno a una valutazione clinica approfondita, anche telefonica. Ove ritenga non immediatamente necessaria la visita domiciliare, il rifiuto dovrebbe essere adeguatamente motivato e accompagnato dall’indicazione di soluzioni alternative appropriate, quali una visita domiciliare differita, l’attivazione della continuità assistenziale o precise indicazioni clinico-terapeutiche.
Il rifiuto secco e non motivato, come quello da Lei riferito, risulta pertanto criticabile sotto il profilo deontologico. Inoltre, qualora da tale comportamento derivi un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, esso potrebbe assumere rilievo anche sotto il profilo civilistico, configurando un’ipotesi di omissione o ritardo nell’assistenza.
Sotto il profilo della responsabilità il comportamento descritto può integrare:
– una violazione del Codice di Deontologia Medica, con particolare riferimento agli obblighi di continuità assistenziale, di presa in carico del paziente e al divieto di rifiuto immotivato della prestazione;
– un possibile inadempimento degli obblighi convenzionali nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale;
– ove sia accertato un danno alla salute causalmente collegato al rifiuto della visita, una responsabilità professionale per colpa.
In conclusione, sulla base degli elementi forniti, si può ritenere che il paziente avesse diritto quantomeno a una valutazione clinica adeguata e personalizzata compatibile con le proprie condizioni di salute e che il medico di medicina generale fosse tenuto a motivare l’eventuale rifiuto della visita domiciliare sulla base di criteri clinici individuali e non di prassi generali. Il comportamento descritto, pertanto, non risulta pienamente conforme agli obblighi professionali e deontologici del medico di famiglia.
Resta ferma, infine, la possibilità per il paziente di presentare una segnalazione all’Ordine dei Medici territorialmente competente e/o all’ASL di riferimento, nonché di valutare eventuali azioni a tutela dei propri diritti qualora dal comportamento descritto siano derivate conseguenze clinicamente rilevanti.


























