“Le offese sui social network sono ormai una realtà frequente. Ma cosa accade quando un utente pubblica un contenuto offensivo nei confronti di una persona che non è iscritta alla piattaforma e che scopre il post soltanto in un momento successivo?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20392/2025, che ha ribadito l’importanza della cosiddetta “presenza virtuale” della persona offesa.
Nel caso esaminato, un utente aveva pubblicato su un social network un post denigratorio nei confronti di una persona non iscritta alla piattaforma.
La vittima aveva appreso dell’esistenza del post soltanto successivamente, grazie alla segnalazione di un amico e alla possibilità di accedere al social attraverso l’account della moglie.
Si poneva quindi il problema di stabilire se si trattasse di ingiuria, cioè di un’offesa rivolta direttamente alla persona, oppure di diffamazione, che si verifica quando l’offesa viene comunicata ad altri in assenza della vittima.
Secondo la Cassazione, non è sufficiente che la persona offesa possa, in un momento successivo, venire a conoscenza del contenuto.
Perché possa parlarsi di presenza virtuale è necessario che la vittima partecipi al contesto comunicativo e abbia la possibilità di percepire l’offesa e reagire nell’immediatezza.
Nel caso concreto, tale condizione non sussisteva: la persona offesa non era presente sul social network e aveva scoperto il contenuto soltanto successivamente.
Per questa ragione, la condotta è stata qualificata come diffamazione.
La distinzione tra ingiuria e diffamazione può essere sintetizzata attraverso un criterio molto semplice.
L’ingiuria, oggi depenalizzata ma ancora rilevante sul piano civile, presuppone un’offesa rivolta direttamente alla vittima, che sia presente e possa percepirla e rispondere immediatamente. È il caso, ad esempio, di una telefonata, di una videochat o di una conversazione in diretta.
La diffamazione, invece, si configura quando l’offesa viene comunicata ad altre persone in assenza della vittima, che ne viene a conoscenza soltanto successivamente e non può quindi replicare nell’immediatezza.
La pronuncia della Cassazione chiarisce dunque che non conta soltanto dove viene pubblicata l’offesa, ma chi è presente e quando può percepirla.
La semplice possibilità di visualizzare successivamente un post non equivale alla presenza virtuale della persona offesa.
Ne consegue che, sui social network, quando la vittima è assente e l’offesa viene comunicata ad altri senza possibilità di una reazione immediata, la condotta rientra normalmente nell’ambito della diffamazione.
Diverso è il caso di una comunicazione “live”, come una videochat o una diretta streaming, nella quale la persona offesa sia effettivamente presente e possa reagire in tempo reale.
In definitiva, per distinguere ingiuria e diffamazione non è decisivo soltanto il mezzo utilizzato, ma la concreta presenza della vittima nel momento in cui l’offesa viene comunicata”.





























