D. :<< Io e mia moglie ci siamo separati di fatto dopo una lite e, d’accordo tra noi, mi sono temporaneamente allontanato dalla casa coniugale. Tuttavia, dopo qualche giorno, ho scoperto che mia moglie ha cambiato la serratura dell’abitazione, impedendomi di rientrare. Non c’è ancora una causa di separazione in corso. Può farlo? Ho perso il diritto di accedere alla casa?>>
R. :” Il comportamento posto in essere da Sua moglie non è conforme alla legge.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 6 luglio 2025, ha recentemente ribadito un principio ormai consolidato: in assenza di un provvedimento giudiziale che assegni formalmente la casa familiare a uno dei coniugi, entrambi i coniugi rimangono possessori dell’immobile.
Il possesso, infatti, è distinto dalla proprietà e si configura come il potere di fatto sulla cosa, fondato sulla disponibilità materiale (corpus) e sull’intenzione di esercitare un diritto su di essa (animus). Nel Suo caso, avendo conservato le chiavi e manifestato un allontanamento solo temporaneo, Lei ha mantenuto il possesso dell’immobile.
Il cambio unilaterale della serratura da parte della coniuge integra gli estremi dello spoglio possessorio, un atto illecito che consiste nel privare una persona del possesso di un bene contro la sua volontà, anche senza l’uso della violenza fisica.
La giurisprudenza qualifica tale comportamento come una forma inammissibile di “giustizia privata”, non tollerata in ambito familiare. La sola intenzione di separarsi, o un accordo verbale tra le parti, non è sufficiente a modificare lo status giuridico della casa. Solo una sentenza o un’ordinanza emessa nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio può legittimamente attribuire l’uso esclusivo dell’abitazione a uno dei due coniugi.
Pertanto, Lei ha diritto a chiedere, come nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, la reintegrazione nel possesso mediante apposito ricorso ex art. 1168 c.c., che obbliga il coniuge che ha agito arbitrariamente a restituire l’accesso all’immobile, fornendo le nuove chiavi.
In conclusione, finché non interviene un provvedimento giudiziale, nessuno dei due coniugi può escludere l’altro dall’abitazione familiare, a prescindere da intese verbali o da allontanamenti temporanei.
La via corretta resta quella legale: avviare un procedimento di separazione e ottenere dal giudice l’assegnazione dell’immobile. Qualsiasi iniziativa autonoma, per quanto comprensibile sul piano emotivo, si espone al rischio di censure legali e può avere conseguenze processuali sfavorevoli”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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