D. :”In sede di separazione, la casa familiare è stata assegnata a mia moglie, presso la quale è stato collocato nostro figlio minorenne. Successivamente, mia moglie ha intrapreso una convivenza more uxorio con un nuovo partner. Questa circostanza può comportare la revoca dell’assegnazione della casa familiare? “.
R.:” Si tratta di un tema che suscita spesso dubbi e preoccupazioni tra i genitori separati: cosa succede alla casa familiare quando il genitore presso il quale vive il figlio minorenne intraprende una nuova convivenza?
Molti pensano che il semplice fatto di convivere con un nuovo partner possa far venire meno i diritti riconosciuti in sede di separazione o affidamento.
In realtà, la legge e la giurisprudenza chiariscono che la questione non si risolve in automatico.
L’assegnazione della casa familiare non ha finalità assistenziali nei confronti del genitore collocatario, ma è uno strumento per proteggere l’interesse del figlio, garantendo continuità affettiva, stabilità e la conservazione di abitudini consolidate.
Per questo, ogni cambiamento della situazione personale del genitore deve essere valutato in relazione al benessere del minore e non al mero interesse del coniuge o della nuova famiglia del genitore.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato direttamente questo tema (ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025, Sez. I).
Nel caso esaminato, in un procedimento di separazione con affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, il padre aveva chiesto la revoca dell’assegnazione della casa familiare sostenendo che la convivenza more uxorio della madre avrebbe dovuto incidere sui suoi diritti.
La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo alcuni principi fondamentali:
-l’assegnazione della casa familiare è disposta esclusivamente nell’interesse del figlio minorenne, non per tutelare il coniuge;
-la convivenza more uxorio del genitore collocatario non comporta automaticamente la revoca della casa familiare né la perdita dell’assegno di mantenimento;
-solo in presenza di una rigorosa prova che la nuova convivenza costituisca un progetto di vita stabile e autosufficiente, tale da incidere negativamente sull’equilibrio e sul benessere del minore, il giudice può valutare modifiche alla situazione abitativa o al mantenimento.
In sintesi, la legge e la giurisprudenza ribadiscono che non basta la semplice convivenza: ogni decisione deve sempre partire da un’analisi concreta e dettagliata dell’interesse del figlio minorenne.
Se vi trovate in una situazione simile, è importante non partire da pregiudizi o timori: la semplice convivenza del genitore collocatario non basta, quindi, a modificare i diritti sul figlio o sulla casa familiare.
In caso di dubbi o se si sospetta che la nuova convivenza possa realmente incidere sul benessere del minore, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia per valutare le eventuali azioni da intraprendere e tutelare concretamente l’interesse del figlio”.
Se volete inviare domande o richiedere un parere, potete scrivere al seguente indirizzo mail: vivimazara@libero.it
Le vostre richieste verranno pubblicate in forma anonima nella rubrica.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello