CADUTA IN CONDOMINIO E RESPONSABILITÀ
D.:《Una mia amica disabile ha avuto un incidente nella palazzina dove abito, causato dal ribaltamento della sedia a rotelle mentre scendeva dalla rampa disabili.
Ha chiesto giustamente il risarcimento per i danni fisici causati dalla caduta.
L’ amministratore del condominio ha anticipato che sicuramente l’assicurazione non risarcirà perché la rampa non è a norma. Cosa è possibile fare?》.
R.:”Bisogna, innanzitutto, distinguere tra il risarcimento danni per le lesioni subite dalla sua amica ed i difetti della scala.
Per quanto riguarda il risarcimento delle lesioni subite dalla sua amica a causa della caduta la stessa può invocare nei confronti del condominio in persona dell’amministratore pro tempore, “la responsabilità per il danno da cose in custodia”.
Difatti, il condominio di un edificio, ex art. 2051 c.c., è qualificabile come custode dei beni e dei servizi comuni per il rapporto di fatto che ha sugli stessi.
Esso, avendo il potere di effettuare “sulla cosa” un idoneo controllo ed un tempestivo intervento in caso di pericolo, ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che condomini o terzi subiscano danni.
Nel caso di specie, a quanto mi dice, appare chiaro che l amministratore del suo condominio, seppur consapevole dei difetti e della pericolosità della scala, non ha fatto alcunchè per evitare pregiudizio a terzi.
Per quanto riguarda, invece, i vizi di costruzione della scala sicuramente il condominio potrà agire nei confronti dell’impresa costruttrice per far valere i vizi di costruzione della scala malfatta ed eventualmente rivalersi sulla stessa”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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