D. :<<Il mio ex ha versato un importo inferiore rispetto a quello stabilito per il mantenimento dei nostri figli, sostenendo di aver trattenuto una parte per recuperare spese straordinarie che dice di aver anticipato. Può farlo?>>
R. :”La risposta è chiara: no, non è possibile. L’assegno per il mantenimento dei figli non può essere ridotto né compensato con altre spese, nemmeno se sostenute da uno dei genitori.
Questo perché si tratta di un obbligo con natura alimentare, che non consente compensazioni di alcun tipo.l
Il genitore obbligato non può quindi decurtare autonomamente l’importo dovuto. In caso di mancato pagamento integrale, l’altro genitore può agire formalmente per ottenere quanto spettante, anche tramite precetto edeventuale esecuzione forzata.
Tale principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Napoli (sentenza del 21 marzo 2026).
Nel caso esaminato, una donna aveva intimato all’ex marito il pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza di condanna.
L’uomo si era opposto sostenendo che il credito fosse compensato da un debito della donna nei suoi confronti per mancati versamenti del mantenimento dei figli.
In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto questa tesi, ritenendo valida la compensazione.
Tuttavia, il Tribunale di Napoli, in sede di appello, ha riformato la decisione, chiarendo che i crediti aventi natura alimentare – come il mantenimento dei figli – non possono essere oggetto di compensazione, ai sensi degli artt. 447 e 1246 n. 5 c.c. Diversamente, l’assegno eventualmente riconosciuto al coniuge può avere una natura più ampia e non esclusivamente alimentare, ma ciò non incide sul principio applicabile al mantenimento dei figli, che resta inderogabile.
Nel caso concreto, trattandosi di somme dovute per il sostegno dei figli, il Tribunale ha escluso la compensazione e ha condannato l’uomo al pagamento.
Resta comunque la possibilità, per quest’ultimo, di agire separatamente per il recupero di eventuali arretrati”.




















