Quando un’eredità comprende la casa di famiglia, possono nascere contrasti tra i coeredi, soprattutto quando uno di loro continua ad abitare nell’immobile e non vuole venderlo. Ma quali sono i diritti dell’altro erede? Vediamolo insieme.
D. «Dopo la morte dei miei genitori, mio fratello continua ad abitare nella casa di famiglia e non vuole né riconoscermi la mia parte né vendere l’immobile. Cosa posso fare per ottenere ciò che mi spetta?»
R. “Nel caso prospettato iniziamo col dire che se l’immobile fa parte dell’eredità ed entrambi sono coeredi, la situazione configura una comunione ereditaria: il fatto che il fratello del lettore abiti nella casa non gli attribuisce automaticamente la proprietà esclusiva dell’immobile né gli consente di impedire lo scioglimento della comunione.
In primo luogo, è opportuno verificare le quote spettanti a ciascun erede e tentare di raggiungere un accordo. L’immobile può, ad esempio, essere assegnato a uno dei coeredi, con il pagamento all’altro della somma corrispondente alla sua quota.
Se invece l’accordo non è possibile, ciascun coerede può chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione. Prima di instaurare il giudizio, nelle controversie in materia di successioni ereditarie è normalmente necessario esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Se l’immobile non è materialmente divisibile, il giudice potrà valutarne l’assegnazione a uno dei coeredi con eventuale conguaglio oppure, ricorrendone i presupposti, disporne la vendita e la successiva distribuzione del ricavato in proporzione alle rispettive quote.
Inoltre, se il fratello utilizza l’immobile in via esclusiva, impedendo all’altro coerede di godere del bene, può essere necessario valutare anche un’eventuale richiesta economica per il godimento esclusivo dell’immobile, sulla base delle concrete circostanze del caso.
In sintesi: il fratello non può semplicemente rifiutarsi di riconoscere la quota del lettore o impedire indefinitamente la divisione. Occorre prima verificare la situazione ereditaria e, in mancanza di un accordo, procedere con gli strumenti previsti dalla legge per ottenere lo scioglimento della comunione.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello