D. :”Il mio ex partner non versa regolarmente l’assegno per il mantenimento di nostro figlio, nonostante sia previsto da un provvedimento del giudice. Posso chiedere al suo datore di lavoro di pagarmi direttamente l’assegno? Come devo procedere?”
R. :”L’art. 473-bis.37 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), prevede la possibilità di ottenere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro, dell’ente pensionistico o di un altro terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato.
Per attivare la procedura è necessario che esista un provvedimento o un accordo di negoziazione assistita che stabilisca la misura dell’assegno e che il debitore, dopo essere stato formalmente costituito in mora, sia rimasto inadempiente per almeno trenta giorni.
Trascorso tale termine, il creditore può notificare al terzo il provvedimento o l’accordo, chiedendo il versamento diretto, e deve darne comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto a iniziare i pagamenti dal mese successivo a quello della notificazione.
Questo strumento si distingue dal pignoramento presso terzi, perché consente di richiedere il pagamento diretto senza dover necessariamente avviare, in prima battuta, una procedura esecutiva.
Se, tuttavia, il terzo non adempie all’obbligo di versamento, la norma riconosce al creditore un’azione esecutiva diretta nei suoi confronti.
Se il credito del debitore verso il terzo è già stato pignorato, le somme sono assegnate secondo le determinazioni del giudice dell’esecuzione, che deve tenere conto anche della natura e della finalità dell’assegno di mantenimento.
Per quanto riguarda le mensilità arretrate, è opportuno distinguere il pagamento diretto dei contributi periodici dal recupero delle somme già scadute, valutando gli strumenti previsti dall’ordinamento in relazione al titolo disponibile e alle circostanze concrete.
In conclusione, il pagamento diretto costituisce uno strumento utile per favorire la regolarità del mantenimento dei figli, ma la sua attivazione richiede il rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge e la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 473-bis.37 c.p.c.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello